Ogni Stato che e' divenuto membro della Conferenza solo dopo la Dodicesima sessione, o che appartiene all'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una istituzione specializzata di detta Organizzazione, o che e' Parte allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, potra' aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo 25, paragrafo primo. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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