[1]ARTICOLO VII.
[2]1. Gli Stati non previsti all'articolo V potranno aderire al presente Protocollo. 2. L'adesione al presente Protocollo vale anche, per la Convenzione. 3. Gli strumenti d'adesione verranno depositati presso il Governo belga.
Testo vigente dal 21 giugno 1984
