L'articolo 10 della Convenzione verra' soppresso e sostituito dalla seguente disposizione: "Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno ad ogni polizza di carico relativa ad un trasporto di merci tra porti appartenenti a due Stati diversi, quando:

  • a)la polizza di carico viene emessa in uno Stato contraente; o b) il trasporto ha luogo con partenza da un porto di uno Stato contraente; o c) la polizza di carico prevede che le disposizioni della presente Convenzione o di ogni altra legislazione che le applica o da' loro efficacia regoleranno il contratto, qualunque sia la nazionalita' della nave, del vettore, del caricatore, del destinatario o di ogni altra persona interessata. Ogni Stato Contraente applichera' le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico sopracitate. Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato Contraente di applicare le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico non previste dai commi precedenti.

Testo vigente dal 21 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;243~art5 · fonte su Normattiva