Art. 16 — Polizza di carico: riserve ed efficacia probatoria
1. Qualora la polizza di carico contenga particolari indicazioni circa la natura generica, i principali contrassegni e il numero di colli o di pezzi, o il peso o il quantitativo delle merci, e qualora il vettore o la persona che emette a suo nome la polizza di carico sappia o abbia motivo di sospettare che tali indicazioni non corrispondono esattamente alle merci prese effettivamente in consegna, o alle merci effettivamente imbarcate se una polizza di carico "imbarcato" e' stata emessa, o qualora non abbia avuto sufficientemente modo di controllare tali indicazioni, il vettore o detta persona e' tenuto ad inserire nella polizza di carico una riserva che precisi le inesattezze, il motivo dei suoi sospetti o l'assenza di mezzi di controllo adeguati. 2. Qualora il vettore o la persona che emette a suo nome la polizza di carico non faccia menzione nella polizza dello stato apparente delle merci, si riterra' che abbia indicato nella polizza che le merci erano apparentemente in buono stato. 3. Fatte salve le indicazioni per le quali si puo' esprimere una riserva in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, e nei limiti di tale riserva:
- a)la polizza di carico fa fede, salvo prova contraria, della presa in consegna o, trattandosi di una polizza di carico "imbarcato", dell'imbarco da parte del vettore delle merci cosi' come specificate nella polizza;
- b)non si ammette prova contraria da parte del vettore qualora la polizza di carico sia stata trasmessa ad un terzo, sia esso il destinatario, che agisca in buona fede fondandosi sulla descrizione delle merci fattane dalla polizza. 4. Una polizza di carico che non menzioni il nolo, cosi' come contemplato all'articolo 15, comma primo, lettera k), o non indichi diversamente che il nolo e' a carico del destinatario o non precisi le controstallie incorse al porto di imbarco a carico del destinatario, lascia presumere, salvo prova contraria, che alcun nolo ne' controstallie sono a carico del destinatario. Tuttavia, non si ammette prova contraria da parte del vettore qualora la polizza di carico sia stata trasmessa ad un terzo, sia esso il destinatario, che agisce in buona fede fondandosi sulla mancanza di tale menzione nella polizza di carico.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
