Adesione alla convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare, adottata ad Amburgo il 31 marzo 1978, e sua esecuzione
Art. 15 — Contenuto della polizza di carico
1. La polizza di carico deve contenere, fra l'altro, le seguenti indicazioni:
- a)la natura generica delle merci, i principali contrassegni necessari alla loro identificazione, un'espressa dichiarazione, ove necessario, circa la pericolosita' delle merci, il numero di colli o di pezzi nonche' il peso delle merci o il loro quantitativo diversamente espresso, in base alle indicazioni fornite dal caricatore;
- b)lo stato apparente delle merci;
- c)la denominazione e la sede del vettore;
- d)la denominazione del caricatore;
- e)il destinatario, se designato dal caricatore;
- f)il porto di imbarco previsto nel contratto di trasporto via mare nonche' la data in cui le merci sono state prese in consegna al porto di imbarco;
- g)il porto di sbarco previsto nel contratto di trasporto via mare;
- h)il numero di copie originali della polizza di carico, ove ne esistano varie;
- i)il luogo di emissione della polizza di carico;
- j)la firma del vettore o di persona da questi abilitata;
- k)il nolo nella misura in cui debba esser pagato dal destinatario o altra indicazione che specifichi che il nolo e' a carico del destinatario;
- l)la menzione contemplata dall'articolo 23, paragrafo 3;
- m)l'indicazione, se del caso, che le merci saranno o potranno essere trasportate in coperta;
- n)la data o il termine di consegna delle merci al porto di sbarco, qualora tale data o termine sia stato oggetto di un apposito accordo fra le parti; nonche'
- o)il o i limiti massimi di responsabilita', se stabiliti di comune accordo conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. 2. Una volta che le merci sono a bordo, il vettore e' tenuto, su richiesta del caricatore, a rilasciare a quest'ultimo una polizza di carico "imbarcato", che, oltre le indicazioni previste dal presente articolo, paragrafo 1, deve indicare che le merci si trovano a bordo di una o piu' navi specificate nonche' la data o le date di imbarco. Qualora il vettore abbia precedentemente rilasciato una polizza di carico o altro documento che dia diritto a tali merci, il caricatore e' tenuto, su richiesta del vettore, a restituirgli detto documento in cambio di una polizza di carico "imbarcato". Onde soddisfare la richiesta di una polizza di carico "imbarcato" da parte del caricatore, il vettore puo' modificare il documento precedentemente rilasciato, purche' il documento cosi' modificato contenga tutti i dati che debbono figurare su di una polizza di carico "imbarcato". 3. La mancanza di una o piu' delle indicazioni previste dal presente articolo non intacca la natura giuridica del documento che rimane una polizza di carico purche' tuttavia soddisfi le condizioni imposte dall'articolo primo, paragrafo 7.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
