Articolo IX I diritti di proprieta' intellettuale sui risultati delle ricerche congiunte saranno oggetto di accordi fra le istituzioni o le imprese interessate, nell'ambito delle norme giuridiche vigenti nelle Parti e degli impegni assunti dalle stesse nell'ambito degli accordi internazionali vigenti. Nell'ambito di un progetto di formazione e di ricerca le imprese partecipanti riconosceranno ai docenti, ricercatori e dottorandi il diritto a pubblicare, in forma di tesi di dottorato o di pubblicazioni in riviste specializzate, i risultati della ricerca effettuata, salvo quanto previsto dalle disposizioni che figurano nel paragrafo precedente.

Testo vigente dal 1 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-22;243~accordo-artix · fonte su Normattiva