1. I partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito del presente Accordo dovranno presentare alle Parti l'attestazione delle intese raggiunte tra di loro relativamente ai diritti di proprieta' intellettuale. Le intese dovrebbero riguardare, in particolare:

  • a)la proprieta' e l'uso del "know-how" e la proprieta' intellettuale posseduta dai partecipanti prime dell'avvio del progetto;
  • b)le intese per la proprieta' e l'uso dell'informazione e della proprieta' intellettuale da generare nel corso del progetto. 2. Nonostante quanto previsto dal predetto paragrafo 1, sara' responsabilita' dei partecipanti ai progetti finanziati nell'ambito del presente Accordo di tutelare i loro propri interessi. 3. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non aventi natura di proprieta' derivanti dalle attivita' di cooperazione nell'ambito del presente Accordo possono essere rese disponibili per il pubblico attraverso i normali canali. 4. Ogni Parte s'impegna a non trasferire, senza approvazione scritta dell'altra Parte, informazioni concernenti i risultati ottenuti dai programmi di cooperazione nel campo della R & S industriale previsti nell'ambito del presente Accordo a terze persone, organizzazioni o a qualsiasi altro Paese.

Testo vigente dal 27 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154~accordo-art7 · fonte su Normattiva