Articolo VIII Per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti si impegnano a favorire l'inserimento dei programmi e progetti bilaterali attuati nell'ambito del presente Accordo in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.

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urn:nir:stato:legge:2000-08-22;243~accordo-artviii · fonte su Normattiva