Articolo VIII Per una migliore utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti si impegnano a favorire l'inserimento dei programmi e progetti bilaterali attuati nell'ambito del presente Accordo in programmi multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione europea.
Testo vigente dal 1 settembre 2000
