[1]degli Uffici Consolari e dei loro membri

[2]1. Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio Consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio Consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi e immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratta i membri dell'Ufficio Consolare e i membri delle loro famiglie con il rispetto loro dovuto e adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi attentato alla loro persona, alla loro liberta' e dignita'.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;243~art12 · fonte su Normattiva