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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico:

[7]E' convertito in legge il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico, introducendo dopo l'art. 3 il seguente:

[8]« Art. 4.

[9]« L'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1926 n. 1345, modificato dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 285, anziche' dal 1° luglio 1926, viene stabilita dal 26 gennaio 1923.

[10]« Per le inabilita' permanenti e pei decessi di cui agli articoli 1 e 2 del predetto R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, i quali siansi verificati nel periodo dalla data dell'armistizio a tutto il 25 gennaio 1923, sara' corrisposto dal Ministero dell'aeronautica un indennizzo pari a quello stabilito a seconda dei gradi, dalla tabella allegata al decreto medesimo, senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato ».

[11]L'art. 4 diventa art. 5.

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1927 - Anno VI

[14]VITTORIO EMANUELE.

[15]Mussolini - Volpi.

[16]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1928 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-12-18;2431~art1 · fonte del testo