L'articolo 47, paragrafo 2, della Convenzione viene completato dal comma seguente: "In caso di controversia tra due Parti contraenti di cui una e' Stato membro della Comunita' economica europea, anch'essa Parte contraente, l'altra Parte contraente inviera' la richiesta di arbitrato sia a detto Stato membro che alla Comunita', che gli notificheranno congiuntamente, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della richiesta, se lo Stato membro o la Comunita', oppure lo Stato membro e la Comunita' si costituiscono parti alla controversia. In mancanza di detta notifica entro i termini stabiliti, lo Stato membro e la Comunita' verranno considerati come una sola parte alla controversia per l'applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione e la procedura del tribunale arbitrale. La stessa cosa vale qualora lo Stato membro e la Comunita' si costituiscono insieme parte alla controversia".

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-28;244~art3 · fonte su Normattiva