1. Il presente Protocollo addizionale e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione e che possono diventare Parti al Protocollo addizionale mediante:

  • a)la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o
  • b)la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione possono aderire anche al presente Protocollo addizionale. 3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-28;244~art4 · fonte su Normattiva