• 1)Ogni controversia fra le Parti Contraenti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo e/o dei suoi allegati che non sia stata altrimenti composta fra le dette parti e' sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti.
  • 2)Ogni Parte Contraente puo' unirsi all'una o all'altra delle parti nella controversia che e' sottoposta all'arbitrato.
  • 3)Il lodo e' emesso da tre arbitri. Ciascuna delle parti in litigio designa un arbitro. Questi due arbitri designano un terzo arbitro, che e' il presidente e che non avra' la nazionalita' ne' dell'una ne' dell'altra parte in litigio.
  • 4)Se, nei tre mesi successivi alla data in cui la controversia e' sottoposta all'arbitrato, l'una o l'altra delle parti non designa un arbitro, il Segretario generale designa tale arbitro a richiesta dell'altra parte. Questa stessa procedura viene applicata se, entro il termine di un mese a partire dalla data di designazione del secondo arbitro, i due primi arbitri non possono trovare un accordo per la designazione del terzo arbitro.
  • 5)Gli arbitri stabiliscono la loro propria procedura di arbitrato. Prendono le loro decisioni a maggioranza semplice.
  • 6)Il lodo e' definitivo e vincola le parti. Nel caso di una controversia sul senso o la portata del lodo, e' compito degli arbitri interpretarlo a richiesta dell'una o dell'altra parte.
  • 7)Ciascuna parte sosterra' le spese dell'arbitro da essa designato, e le parti sosterranno, in uguale misura, le spese del terzo arbitro, come pure le altre spese attinenti all'arbitrato.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;964~accordo-art14 · fonte su Normattiva