[1]ARTICOLO III.

[2]Ogni controversia tra le Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non possa essere composta per via negoziale, viene sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una di esse. Se, entro i sei mesi successivi alla data di richiesta dell'arbitrato, le Parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi di esse puo' sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.

Testo vigente dal 21 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;244~artiii · fonte su Normattiva