[1]ARTICOLO II.

[2]1. L'articolo 4, paragrafo 5 (a), della Convenzione e' sostituito dal testo seguente: "(a) A meno che la natura ed il valore di tali smerci sia stato dichiarato dallo spedizioniere prima della spedizione e inserito nella polizza di carico, ne' il vettore ne' la nave saranno in alcun caso ne' diventeranno responsabili di perdite o danni alle merci o relativamente ad esse per un ammontare superiore a 666,67 unita' di conto per collo o unita', o 2 unita' di conto per chilo di peso lordo delle merci perdute o danneggiati, essendo applicabile il limite massimo". 2. L'articolo 4, paragrafo 5 (d), e' sostituito dal testo seguente: "(d) L'unita' di conto menzionata nel presente articolo consiste nel Diritto Speciale di Prelievo cosi' come definito dal Fondo Monetario Internazionale. L'ammontare di cui alla lettera (a) del presente paragrafo viene convertito nella moneta nazionale sulla base del valore di detta moneta alla data fissata con legge dal Tribunale investito della controversia. Il valore, in Diritto Speciale di Prelievo, della moneta nazionale dello Stato membro del Fondo Monetario Internazionale viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in Diritto Speciale di Prelievo, della moneta nazionale di uno Stato che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato. Tuttavia, uno Stato che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni previste ai precedenti periodi puo', al momento della ratifica del Protocollo del 1979 o dell'adesione a quest'ultimo o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che il limite della responsabilita' previsto da tale Convenzione e applicabile sul suo territorio e' fissato come segue:

  • i)per quanto riguarda la somma di 666,67 unita' di conto di cui alla lettera (a) del paragrafo (5) del presente articolo, 10.000 unita' monetarie;
  • ii)per quanto concerne la somma di 2 unita' di conto menzionate alla lettera (a) del paragrafo (5) del presente articolo, 30 unita' monetarie. L'unita' monetaria di cui al precedente periodo corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione nella moneta nazionale delle somme di cui al presente periodo viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato. Il calcolo e la conversione menzionati ai precedenti paragrafi, devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unita' di conto alla lettera (a) del paragrafo (5) del presente articolo. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione e ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unita' di, conto o, all'unita' monetaria, gli Stati comunicheranno al depositario il loro metodo di calcolo, o i risultati della conversione a seconda dei casi".

Testo vigente dal 21 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;244~artii · fonte su Normattiva