[1]ARTICOLO XI.

[2]Il Governo belga notifichera' agli Stati firmatari e aderenti:

  • 1)Le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli V, VI e VII.
  • 2)La data, dell'entrata in vigore del presente Protocollo in applicazione dell'articolo VIII.
  • 3)Le notifiche relative all'applicazione territoriale fatta in attuazione dell'articolo X.
  • 4)Le dichiarazioni e comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo II.
  • 5)Le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo IV.
  • 6)Le denunce ricevute in applicazione dell'articolo IX. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che restera' depositato negli archivi del Governo belga, che ne rilascera' copie certificate conformi. (Seguono le firme).

Testo vigente dal 21 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;244~artxi · fonte su Normattiva