Articolo III Ciascuno degli Stati firmatari notifichera' al Governo belga l'accettazione, l'approvazione o la ratifica del presente Protocollo, il quale entrera' in vigore il giorno nel quale avra' ricevuto l'ultima di tali notifiche. Il Governo belga informera' gli Stati firmatari di ciascuna di tali notifiche e dell'entrata in vigore del Protocollo. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente abilitati, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Londra il quattordici novembre 1988, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo belga e la cui copia certificata conforme sara' trasmessa da tale Governo a ciascuno degli altri firmatari".

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;441~protocollo-artiii · fonte su Normattiva