Il primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni".

Testo vigente dal 1 luglio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-30;244~art3 · fonte su Normattiva