Il terzo comma dell'articolo 27 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Le funzioni di segretario della commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni sono svolte dal segretario del comune che ne e' sede o da impiegati dello stesso, designati dal sindaco".
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
