[1]di applicazione quanto alle persone
[2]La presente Convenzione si applica, indipendentemente dalla loro cittadinanza, ai lavoratori subordinati o autonomi, ai dipendenti vaticani e al personale che secondo la legislazione applicabile e' ad essi assimilato, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonche' ai loro familiari e superstiti.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
