[1]di infortunio grave tra Istituzioni

[2]Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un lavoratore di una delle due Parti occupato nel territorio dell'altra Parte, e che abbia causato o che potrebbe causare sia la morte, sia un'incapacita' permanente, totale o parziale, deve costituire, senza indugio, oggetto di notifica tra le Istituzioni competenti delle due Parti contraenti.

Testo vigente dal 2 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;244~art24 · fonte su Normattiva