[1]all'assicurazione volontaria
[2]1. Se la legislazione di una Parte contraente subordina l'ammissione all'assicurazione volontaria al compimento di periodi di assicurazione, i periodi assicurativi compiuti in virtu' della legislazione di tale Parte si cumulano, in quanto necessario, con quelli compiuti in virtu' della legislazione dell'altra Parte contraente, a condizione che essi non si sovrappongano e che vi sia stato almeno un anno di effettiva contribuzione nella prima Parte contraente. 2. La disposizione di cui al comma 1 non autorizza la coesistenza dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria in virtu' della legislazione di una Parte contraente ed all'assicurazione volontaria in virtu' della legislazione dell'altra Parte contraente, se tale coesistenza non e' ammessa dalla legislazione di quest'ultima Parte.
Testo vigente dal 2 settembre 2003
