Le Parti si scambieranno tutte le informazioni relative ai materiali atti alla difesa al fine di concretizzare la cooperazione. Per ogni area specifica di cooperazione sara' stabilito un Protocollo esecutivo a parte. Tali Protocolli esecutivi definiranno gli obiettivi, le Agenzie di principale interesse e il direttore responsabile del progetto. Conformemente alla legislazione nazionale, i Protocolli esecutivi copriranno anche specifiche disposizioni che regoleranno l'esportazione a terzi di materiali sviluppati e prodotti nell'ambito del presente Accordo.
Testo vigente dal 3 settembre 2003
