Le Parti si scambieranno tutte le informazioni relative ai materiali atti alla difesa al fine di concretizzare la cooperazione. Per ogni area specifica di cooperazione sara' stabilito un Protocollo esecutivo a parte. Tali Protocolli esecutivi definiranno gli obiettivi, le Agenzie di principale interesse e il direttore responsabile del progetto. Conformemente alla legislazione nazionale, i Protocolli esecutivi copriranno anche specifiche disposizioni che regoleranno l'esportazione a terzi di materiali sviluppati e prodotti nell'ambito del presente Accordo.

Testo vigente dal 3 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;245~accordo-art4 · fonte su Normattiva