Promozione della cooperazione bilaterale nel settore dei materiali Nei limiti dei rispettivi impegni assunti con accordi bilaterali o multilaterali, le Parti coopereranno, come indicato nell'articolo 1 del presente accordo, per il vantaggio economico e tecnologico di entrambe le Parti. Tale cooperazione potrebbe essere realizzata attraverso l'approvvigionamento comune di sistemi di equivalente livello tecnologico che sono stati o vengono sviluppati dalle industrie del Paese dell'altra Parte.

Testo vigente dal 3 settembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;245~accordo-art3 · fonte su Normattiva