Promozione della cooperazione bilaterale nel settore dei materiali Nei limiti dei rispettivi impegni assunti con accordi bilaterali o multilaterali, le Parti coopereranno, come indicato nell'articolo 1 del presente accordo, per il vantaggio economico e tecnologico di entrambe le Parti. Tale cooperazione potrebbe essere realizzata attraverso l'approvvigionamento comune di sistemi di equivalente livello tecnologico che sono stati o vengono sviluppati dalle industrie del Paese dell'altra Parte.
Testo vigente dal 3 settembre 2003
