[1]Le Parti Contraenti concordano d'incontrarsi per esaminare il presente Accordo su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, a meno che esse non si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame e' inutile.

[2]In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, a cio' debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[3]Fatto a Bratislava, il 25 Ottobre 2000, in due originali, in lingua italiana, slovacca e inglese, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

[4]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica Slovacca

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;246~accordo-art21 · fonte su Normattiva