[1]Riunioni e consultazioni

[2](1) Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, ove necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di migliorare la cooperazione. (2) Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Angola.

Testo vigente dal 3 gennaio 2017

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urn:nir:stato:legge:2016-12-21;246~accordo-art9 · fonte su Normattiva