[1]Riunioni e consultazioni
[2](1) Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, ove necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di migliorare la cooperazione. (2) Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Angola.
Testo vigente dal 3 gennaio 2017
