[1]Riunioni e consultazioni

[2]Al fine di attuare le disposizioni del presente Accordo e di rafforzare la cooperazione bilaterale, le autorita' competenti possono avviare, organizzare o tenere congiuntamente seminari, consultazioni, formazione e altri eventi, in particolare mediante videoconferenza.

Testo vigente dal 20 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197~accordo-art10 · fonte su Normattiva