[1]e consultazioni

[2]Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonche' per valutare e migliorare la cooperazione, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni, anche con modalita' di videoconferenza.

Testo vigente dal 4 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-21;57~accordo-art9 · fonte su Normattiva