[1]tecnica
[2]Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in materie doganali che comprenda:
- a)scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
- b)formazione ed assistenza nello sviluppo di abilita' specifiche nei funzionari doganali;
- c)scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di attrezzature di ricerca;
- d)scambio di esperti in materie doganali; e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alle norme ed alle procedure doganali.
Testo vigente dal 5 settembre 2003
