[1]tecnica

[2]Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in materie doganali che comprenda:

  • a)scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
  • b)formazione ed assistenza nello sviluppo di abilita' specifiche nei funzionari doganali;
  • c)scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di attrezzature di ricerca;
  • d)scambio di esperti in materie doganali; e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alle norme ed alle procedure doganali.

Testo vigente dal 5 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247~accordo-art6 · fonte su Normattiva