Di propria iniziativa o su richiesta le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
- a)se merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente sono state esportate legalmente dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate;
- b)se merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente sono state importate legalmente nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate.
Testo vigente dal 5 settembre 2003
