[1]Tecnica
[2]Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente:
- a)scambio di visite di funzionari doganali, qualora sia di reciproco beneficio, per incrementare la comprensione delle rispettive tecniche doganali;
- b)formazione ed assistenza nello sviluppo di capacita' specialistiche dei funzionari doganali;
- c)scambio di informazioni e di esperienze nell'impiego di attrezzature di ricerca;
- d)scambio di visite di esperti in materie doganali;
- e)scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.
Testo vigente dal 13 dicembre 2010
