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[1]Sono convalidati i Regi decreti 18 marzo 1928, n. 655, e 15 aprile 1928, n. 841, che autorizzano, rispettivamente, la 17ª e la 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 15 novembre 1928 - Anno VII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mosconi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 21 novembre 1928 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1928-11-15;2480~art2 · fonte del testo