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Le esattorie delle imposte dirette non collocate nei modi previsti dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, sono dal prefetto affidate in gestione all'esattore del capoluogo della provincia sino al 31 dicembre 1983, con l'attribuzione della misura di aggio piu' favorevole goduta dalle medesime durante il corso del decennio 1964-73 e con l'applicazione della normativa di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Per la riscossione dei residui previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, relativi alle esattorie di cui al precedente comma la prescrizione rimane sospesa dalla data in cui l'esattoria e' rimasta vacante sino al novantesimo giorno successivo alla notificazione del decreto prefettizio di affidamento del servizio esattoriale.

Testo in vigore dal 17 maggio 1976 al 20 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;249~art3 · fonte su Normattiva