[1]di documenti

[2]1. Lo Stato Richiesto provvedera' alla notifica di qualsiasi documento a tal fine trasmesso dallo Stato Richiedente. 2. La richiesta di notifica di un documento, che richieda la comparizione di una persona davanti ad una autorita' nello Stato Richiedente, sara' trasmessa con un ragionevole anticipo rispetto alla data di comparizione prevista. 3. Un documento che richieda tale comparizione sara' notificato trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o entro un diverso termine concordato. 4. Lo Stato Richiesto fara' pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica in conformita' con le proprie leggi.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art11 · fonte su Normattiva