[1]Allegato
[2]TRATTATO IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI
[3]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, d'ora in avanti denominati «Parti Contraenti»; Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale; Interessati ad assicurare che l'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti Contraenti si realizzi in modo rapido ed efficace, in conformita' con i principi del diritto internazionale; Hanno convenuto quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Ambito dell'assistenza giudiziaria
[6]1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale per l'accertamento ed il perseguimento dei reati, in conformita' con le disposizioni del presente Trattato e le rispettive legislazioni nazionali. 2. Tale assistenza comprende, in particolare:
- a)la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari;
- b)l'acquisizione di atti e documenti o, se cosi' richiesto, l'informazione sul loro contenuto;
- c)l'assunzione di testimonianze e di interrogatori;
- d)l'effettuazione di perizie;
- e)le altre attivita' di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali;
- f)il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato;
- g)la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
- h)la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti affinche' compaiano volontariamente dinanzi all'Autorita' competente dello Stato Richiedente;
- i)qualsiasi altra forma di assistenza, in conformita' con le finalita' di questo Trattato, sempre che non contrasti con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto. 3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della liberta' personale ne' l'esecuzione di pene o misure coercitive. 4. Al compimento degli atti richiesti possono essere presenti rappresentanti dell'Autorita' competente dello Stato Richiedente, che comunichera' i nomi e le cariche dei suoi rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data dell'esecuzione della richiesta di assistenza giuridica al fine di consentire la predisposizione di tutti gli atti necessari al riguardo. 5. Il presente Trattato non autorizza le Autorita' competenti dello Stato Richiedente ad esercitare la giurisdizione o altre funzioni riservate esclusivamente alle Autorita' dello Stato Richiesto in conformita' alla sua legislazione nazionale.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
