di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblici 1. Lo Stato Richiesto fornira' copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici. 2. Lo Stato Richiesto potra' fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorita' giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta. 3. I documenti o gli atti forniti in conformita' con il presente articolo ed in conformita' con le modalita' indicate nella richiesta ed autenticati dall'Autorita' Centrale dello Stato Richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato Richiedente.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~art12 · fonte su Normattiva