[1]Autorita' Centrali
[2]1. Ai fini del presente Trattato, le richieste di assistenza giudiziaria dovranno essere presentate dalle Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti. Le Autorita' Centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Panama e' il Ministerio de Gobierno; 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.
Testo vigente dal 28 aprile 2016
