[1]Le Parti contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e' necessario. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 10 settembre 2001 in due originali, nelle lingue Italiana, Turca ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]----

Testo vigente dal 8 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;250~accordo-art24 · fonte su Normattiva