Art. 10 (Trattato)
1. Le Parti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per garantire l'istradamento delle comunicazioni ufficiali di EUROFOR. 2. Il comando di EUROFOR ha diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, nonche' spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali tramite corrieri o valigie sigillate che non possono essere aperte o trattenute. 3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROFOR o da queste ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenze.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
