[1]Comunicazioni
[2]1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misure necessarie a garantire il regolare flusso delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.
[3]2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate, che non potranno essere ne' aperte ne' trattenute.
[4]3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza.
Testo vigente dal 11 giugno 2010
