Art. 19 (Trattato)
Le autorita' dello Stato di accoglienza esamineranno con benevolenza le richieste delle autorita' dello Stato d'origine al fine di fornir loro assistenza relativamente all'esecuzione di pene detentive pronunciate da tali autorita' nel territorio dello Stato di accoglienza, in conformita' alle disposizioni del presente capo.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
