1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. 2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene prestata da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta. 4. La mutua assistenza non si estende all'arresto delle persone ne' alle procedure di recupero, per conto dell'altra Parte Contraente, di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione, ne' di sanzioni pecuniarie o di altre somme.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74~accordo-art2 · fonte su Normattiva