Art. 31 (Trattato)
[1]1. EUROFOR puo' stipulare contratti pubblici nel rispetto dei principi vigenti nell'Unione Europea. 2. Le norme comunitarie in materia di contratti pubblici si applicano alle seguenti condizioni:
- a)il Generale che comanda EUROFOR ha la responsabilita' del contratto;
- b)la decisione dell'assegnazione del contratto puo' essere oggetto di un ricorso gratuito dinanzi al CIMIN, che si pronuncia entro un mese;
[2]3. Fatte salve le disposizioni di cui sopra, sono esclusi dalle procedure di contratti pubblici coloro che:
- a)offrono beni o servizi provenienti da uno Stato con cui una delle Parti non intrattiene relazioni diplomatiche;
- b)perseguono direttamente o indirettamente interessi che una delle Parti considera contrari agli interessi essenziali della sua sicurezza o politica estera.
Testo vigente dal 9 settembre 2003
