1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi e dell'assolvimento dei compititi di cui al presente trattato, EUROFOR possiede la capacita' giuridica per contrarre, acquisire, alienare e stare in giudizio. Detta capacita' giuridica e' esercitata dal Generale che comanda EUROFOR o da ogni altra persona da questi esplicitamente designata ad agire in sua vece. 2. Ai sensi del comma precedente, il Generale che comanda EUROFOR puo' stare in giudizio in Tribunale sia come attore che come convenuto. Tuttavia, il Generale che comanda EUROFOR e lo Stato di accoglienza possono concordare che quest'ultimo si surroghi ad EUROFOR in tutte le azioni di cui EUROFOR e' parte dinanzi ai tribunali di detto stato. In tal caso, EUROFOR sara' tenuto a rimborsare le spese.

Testo vigente dal 9 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251~trattato-art6 · fonte su Normattiva