L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti essa possiede la capacita' giuridica piu' ampia riconosciuta dalle legislazioni nazionali agli enti morali; essa puo', tra l'altro, acquisire o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione o dello Statuto in Allegato I, essa e' rappresentata dall'Agenzia, che agisce a nome dell'Organizzazione. L'Agenzia amministra il patrimonio dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 12 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;71~art4 · fonte su Normattiva