[1]Capacita' giuridica

[2]1. Ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi e dell'esecuzione delle sue missioni e dei suoi compiti, ai sensi del presente Trattato, EUROGENDFOR ha la capacita' giuridica di stipulare contratti presso ciascuna delle Parti. EUROGENDFOR potra' conseguentemente, se necessario, comparire in giudizio.

[3]2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, EUROGENDFOR sara' rappresentata dal Comandante EGF o da qualsiasi altra persona all'uopo designata dal Comandante EGF ad agire per suo conto.

[4]3. Il Comandante EGF e lo Stato ospitante potranno stabilire che lo Stato ospitante sia autorizzato ad agire in sostituzione del Comandante in tutti i procedimenti in cui EUROGENDFOR e' chiamata a comparire in giudizio davanti a un tribunale di quello Stato. In tal caso, EUROGENDFOR dovra' rimborsare le spese sostenute.

Testo vigente dal 11 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-14;84~trattato-art9 · fonte su Normattiva