Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1289, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato in Roma il 26 aprile 1937 fra l'Italia e la Romania, per prorogare al 31 maggio 1937 la data di denunzia eventuale prevista dall'art. 7 dell'Accordo commerciale e dall'art. 12 dell'Accordo per regolare i pagamenti tra i due Paesi, stipulati la Roma il 13 febbraio 1937.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1937 - Anno XVI

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL

[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 21 febbraio 1938 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1937-12-23;2523~art1 · fonte del testo