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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e societa' di credito edilizio, con l'aggiunta di un art. 4 cosi' concepito:
[8]«E' autorizzato ad esercitare il credito edilizio ai termini della presente legge, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, purche' costituisca una sezione autonoma con un capitale versato non inferiore ai 25 milioni.
[9]«Alla predetta sezione si applicano le disposizioni fiscali stabilite dagli articoli 5 e 8 della legge 14 aprile 1921, numero 488».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 11 febbraio 1926.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Belluzzo - Volpi.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1926 al 16 dicembre 2009
