1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative a un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione:
- a)modifiche sostanziali della propria legislazione doganale;
- b)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
- c)nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.
Testo vigente dal 14 novembre 2002
