1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative a un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione:

  • a)modifiche sostanziali della propria legislazione doganale;
  • b)nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  • c)nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.

Testo vigente dal 14 novembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art4 · fonte su Normattiva