1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta sezione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. 2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nel limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Pasti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

Testo vigente dal 14 novembre 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-10-31;255~accordo-art2 · fonte su Normattiva